ANTIRICICLAGGIO: niente pił obbligo invio PEC entro il 31 ottobre 2014
Niente più obbligo di comunicare l’indirizzo Pec al Fisco entro il 31 ottobre per intermediari e professionisti che l’hanno già inviato all’Indice Nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).
Con la risoluzione n. 88/E del 15 ottobre 2014 l’Agenzia scioglie alcuni dubbi sollevati dalle associazioni di categoria e, in un’ottica di semplificazione e ottimizzazione, alleggerisce gli adempimenti per i contribuenti interessati dalle nuove regole per il contrasto al riciclaggio e agli illeciti internazionali.
Per chi è già presente negli elenchi INI-PEC, scompare così l’obbligo previsto dal provvedimento dell’8 agosto scorso in materia di monitoraggio fiscale.
PIU' SCAMBIO D'INFORMAZIONI TRA GLI ENTI, MENO VINCOLI PER I CONTRIBUENTI
L’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata raccoglie tutti gli indirizzi Pec delle imprese e dei professionisti presenti sul territorio italiano e può essere consultato liberamente da parte delle pubbliche amministrazioni. Proprio grazie alla condivisione dei dati tra i due enti, l’Agenzia può acquisire direttamente le informazioni dall’INI-PEC, evitando così di appesantire gli obblighi per i contribuenti. Inoltre, l’Agenzia può utilizzare gli indirizzi di posta elettronica certificata già comunicati sulla base dei protocolli d’intesa sottoscritti con altri organismi associativi.
CHI SONO I PROFESSIONISTI ALL'APPELLO VIA PEC?
L’obbligo di comunicare l’indirizzo di posta elettronica certificata al Fisco interessa gli intermediari finanziari e coloro che esercitano attività finanziaria, i professionisti e i revisori contabili, oltre che i soggetti previsti dall’art.14 del decreto legislativo n. 231/2007. All’interno di questa platea interessata dalle nuove regole per il monitoraggio fiscale, l’adempimento è cancellato per tutti coloro che hanno già comunicato in passato l’indirizzo Pec all’INI-PEC.
OBBLIGO ANCORA PRESENTE SE LA PEC E' ASSENTE
L’obbligo di segnalare al Fisco la Pec entro fine mese resta in piedi per tutti coloro che non sono tenuti a comunicare l’indirizzo all’Indice nazionale o che non rientrano in uno degli organismi associativi che hanno stipulato intese con le Entrate. A questo proposito, l’Agenzia ricorda che per comunicare la Pec secondo le modalità dettate al punto 6 del provvedimento dell’8 agosto scorso (provvedimento congiunto Agenzia/GDF 8 agosto 2014, prot. n. 2014/105953) occorre utilizzare il tracciato record disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, con il codice operatore n. 16 (come da comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 14/10/2014).
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