LE DETRAZIONI 2018 PER INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO E RISPARMIO ENERGETICO
- Art. 16-bis, TUIR
- Artt. 14 e 16, DL n. 63/2013
- Art. 1, comma 3, Legge n. 205/2017
Con la Finanziaria 2018 il Legislatore, oltre a prorogare fino al 31.12.2018 il riconoscimento delle detrazioni previste per le spese di recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico, ha apportato alcune modifiche al quadro normativo previgente.
In particolare, si segnala che:
- Per una serie di interventi di riqualificazione energetica (infissi, schermature solari e alcuni impianti di climatizzazione invernale) la detrazione è riconosciuta nella misura del 50% (anziché 65%);
- Per il 2018 è possibile fruire della detrazione del 65% anche per la sostituzione di impianti esistenti con micro-cogeneratori;
- la cessione del credito pari alla detrazione per riqualificazione energetica può essere effettuata da tutti soggetti beneficiari (capienti / incapienti) e per tutti gli interventi agevolati (non più solo per quelli su parti comuni condominiali);
- in caso di contestuale esecuzione di interventi di riduzione del rischio sismico e di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali, nelle zone di rischio sismico 1, 2 o 3, è possibile fruire, in luogo delle specifiche detrazioni, della nuova detrazione dell’80% - 85% nel limite di € 136.000 per unità immobiliare.
È prorogata fino al 31.12.2018 la detrazione IRPEF del 50% prevista a favore dei soggetti che sostengono spese per l’acquisto di mobili / grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, per il quale si fruisce della relativa detrazione.
Con l’introduzione del nuovo comma 2-bis al citato art. 16, DL n. 63/2013 è previsto che anche in caso di esecuzione di interventi di:
- ristrutturazione edilizia;
- adozione di misure antisismiche e messa in sicurezza statica degli edifici;
- acquisto di mobili;
le relative informazioni vanno trasmesse telematicamente all’ENEA, “in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici”.
Per l’operatività del nuovo adempimento è necessario attendere gli opportuni adeguamenti della modulistica attualmente disponibile sul sito Internet dell’ENEA.
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