Trasmissione dei dati delle spese sanitarie 2016: aumentano i soggetti obbligati alla comunicazione
Trasmissione dei dati delle spese sanitarie anche per psicologi, infermieri, ostetriche/i, tecnici di radiologia medica, ottici e veterinari, a partire dal 1° gennaio 2016
I Decreti Ministeriali del 2 agosto 2016 e del 1 settembre 2016 obbligano alla trasmissione dei dati anche per:
- gli esercizi commerciali di cui all'art. 4, comma 1, lettere d), e) ed f) del DLgs. n. 114/98, che svolgono l'attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai sensi dell'art. 5 del DL n. 223/2006, ai quali è stato assegnato dal Ministero della Salute il codice identificativo univoco previsto dal DM 15 luglio 2004 (c.d. "parafarmacie")
- le strutture sanitarie autorizzate non accreditate, ai sensi dell'art. 8 ter del D.Lgs. 502/92 e dell'art. 70 comma 2 del D.Lgs 193/06;
- gli iscritti agli Albi professionali degli psicologi, di cui alla L. n. 56/89;
- gli iscritti agli Albi professionali degli infermieri, di cui al DM n. 739/94;
- gli iscritti agli Albi professionali delle ostetriche/i, di cui al DM n. 740/94;
- gli iscritti agli Albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica, di cui al DM n. 746/94;
- gli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico, che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della Salute di cui agli artt. 11 comma 7 e 13 del DLgs. n. 46/97
- gli iscritti agli Albi professionali dei veterinari.
In particolare, nell'allegato A al Decreto del 2 agosto 2016 sono specificati i dati richiesti dalla procedura nonchè l'iter di controllo per l'ottenimento di dette credenziali.
Nello specifico l'art. 3, comma 4 del DM 02/08/2016 dispone che le strutture sanitarie autorizzate non accreditate (di cui al punto 2) ex artt. 8-ter, D.Lgs. n. 502/92 e 70, comma 2, D. Lgs. n. 193/2006 (obbligate all'invio dei dati dal 2016) devono richiedere al MEF le credenziali di accesso al STS, tramite le specifiche funzionalità disponibili sul sito Internet del sistema stesso, entro il prossimo 30 settembre 2016.
Per quanto concerne i soggetti indicati ai numeri 1), 3), 4), 5), 6) e 7) il Decreto del 1 settembre stabilisce che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto attuativo:
- il Ministero della Salute rende disponibili al Sistema Tessera Sanitaria gli elenchi dei soggetti che svolgono l'attività di parafarmacia e di ottico;
- le Federazioni e/o i Consigli Nazionali degli ordini e dei collegi professionali rendono disponibili al Sistema TS gli elenchi dei soggetti iscritti negli albi professionali degli psicologi, veterinari, infermieri, ostetriche/i e i tecnici di radiologia medica;
Per l'elaborazione della dichiarazione precompilata da parte dell'Agenzia, tali soggetti devono inviare i dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche, che possono beneficiare della detrazione IRPEF del 19% ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c) del TUIR, al Sistema Tessera Sanitaria, gestito dal Ministero dell'Economia - Ragioneria generale dello Stato.
I nuovi obblighi di comunicazione si applicano ai dati relativi alle spese sanitarie o veterinarie sostenute dal 1° gennaio 2016, in modo da poter essere utilizzati per la precompilazione dei modelli 730/2017 e UNICO 2017 PF, da rendere disponibili entro il 15 aprile 2017.
Per gli approfondimenti:
GAZZETTA UFFICIALE
Decreto 2 agosto 2016
Decreto 1 settembre 2016
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