Fatture elettroniche e split payment: i due ambiti applicativi non coincidono!

Dal 1° luglio 2017 possono esserci operazioni in "split" senza fattura elettronica.

Le principali differenze fra le due discipline risiedono nei destinatari delle operazioni (cessione di beni e prestazioni di servizi) soggette ai due diversi obblighi.

Per lo "split payment", infatti, la disciplina si applica alle operazioni effettuate nei confronti:

  • delle Pubbliche Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, individuate con apposito elenco ISTAT pubblicato annualmente;
  • delle società controllate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri, individuate per il 2017, con elenco pubblicato sul sito del dipartimento delle Finanze (dal 2018, vi sarà un apposito decreto ministeriale per ciascun anno);
  • delle società controllate dagli enti territoriali, risultanti da apposito elenco pubblicato sul sito del Dipartimento delle Finanze;
  • delle società controllate dalle società di cui ai due punti precedenti, anch'esse riepilogate in un elenco pubblicato sul sito del Dipartimento delle Finanze;
  • delle società quotate nell'indice FTSE MIB della Borsa Italiana, elencate per il 2017 sul sito del Dipartimento delle Finanze.

I destinatari, invece, degli obblighi di fatturazione elettronica:

  • Pubbliche Amministrazioni ex. art. 1 comma 2 della L. 196/2009;
  • Amministrazioni autonome (soggetti trasformati in altri enti o in società a partecipazione pubblica);
  • Autorità indipendenti;
  • le ulteriori Amministrazioni individuate dall'art. 1 comma 2 del DLgs. 165/2001 (tra cui, gli enti locali, le Camere di Commercio, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le Agenzie fiscali);

In definitiva, non si verifica più, come avveniva sino al 30 giugno 2017, che tutti gli enti soggetti a "split" sono anche destinatari degli obblighi di fatturazione elettronica nei confronti della PA.

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