Split payment esteso anche a lavoratori autonomi e liberi professionisti

La Legge di Conversione del D.L. n. 50 del 24.04.2017 (Legge n. 96 del 21 giugno 2017), recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo” approvata definitivamente il 15.06.2017, con alcune modificazioni rispetto al testo originario, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23.06.2017.

Con riferimento all’estensione del meccanismo di split payment anche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti a favore della Pubblica Amministrazione e degli altri soggetti ora introdotti, in sede di conversione è stato introdotto il comma 1 quater che prevede che “a richiesta dei cedenti o prestatori, i cessionari o committenti di cui ai commi 1 e 1 bis devono rilasciare un documento attestante la loro riconducibilità a soggetti per i quali si applicano le disposizioni del presente articolo. I cedenti e prestatori in possesso di tale attestazione sono tenuti all’applicazione del regime di cui al presente articolo”.
Ricordiamo a tale proposito che l’articolo 1 del D.L. n. 50 ora convertito in Legge ha esteso la platea dei soggetti consideranti appartenenti o riconducibili alla Pubblica Amministrazione, introducendo, quali nuovi soggetti:

  • Pubbliche amministrazioni inserite nel Conto Economico consolidato pubblicato dall’Istat;
  • Autorità indipendenti;
  • Pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del Decreto Legislativo n. 165/2001;
  • Società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio e dai Ministeri;
  • Società controllate da Regioni, Province, Città Metropolitane, Comuni, Unioni di comuni;
  • Società controllate direttamente o indirettamente dalle società di cui ai due punti precedenti;
  • Società quotate nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana.
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